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Articoli: Sanzioni personale docente, amministrativo, ata
Codice di comportamento dei dipendenti
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 novembre 2000

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro

della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro,

specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto

legislativo 3 febbraio 1993,n. 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma

4, della predetta legge n. 59 del 1997;

Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, come

sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;

Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo1994, con il quale è stato

adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.

58-bisdel predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di comportamento

alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli

obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione

lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il

Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato

- si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis,comma 3, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.

Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme

di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o

regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti

possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi

dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29.

Art. 2.

Princìpi

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la

Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità

dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della

legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri

comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o

svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di

interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti

d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o

all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo

svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed

efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a

fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e

collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la

massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle

informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e

informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei

dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e

applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando,

comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non

contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra

Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e

dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai

cittadini interessati.

Art. 3.

Regali e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o

altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano

trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da

suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o

a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4.

Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al

dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non

riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti

di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li

induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5.

Trasparenza negli interessi finanziari

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in

qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il

soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o

decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione

pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o

conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti

frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività

inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e

personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6.

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano

coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui

od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti

di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o

agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi

ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7.

Attività collaterali

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per

prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che

abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività

inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8.

Imparzialità

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i

cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta

né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua

competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi

superiori.

Art. 9.

Comportamento nella vita sociale

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non

gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro

funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò

possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10.

Comportamento in servizio

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di

attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limitale assenze dal luogo di lavoro a

quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di

ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.

Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento

dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti

all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11.

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di

ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di

altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non

rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o

la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde

sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e

dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento

dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri

rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui

inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua

indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio

chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al

pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione

nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di

consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di

prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12.

Contratti

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a

mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di

intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo

privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto,

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso

contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle

decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio

precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto

dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il

dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13.

Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni

necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano

servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di

svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse

categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;

semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle

procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Art. 14.

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

Il Ministro: Bassanini

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111



Estratto sanzioni amministrative

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO

AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO

2002 – 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003 – ESTRATTO

ART. 13

CODICE DISCIPLINARE

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità

della mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e

successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:

a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:

- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o

disposizioni;

- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;

- all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;

- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti

disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge;

- al comportamento verso gli utenti;

b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel

biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una

sanzione di maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma.

c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od omissione o

con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è

applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono

punite con sanzioni di diversa gravità.

2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di

importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,

nonché dell’orario di lavoro;

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del

pubblico;

c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in

relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;

d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul

lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi

dell’amministrazione o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio

dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n.

300;

f) insufficiente rendimento;

L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad

attività sociali.

3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad

un massimo di 10 giorni si applica per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa

oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare

gravità;

b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in

tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o

dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli

obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai

terzi;

c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata

dall’amministrazione;

d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;

e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti

disciplinari;

f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;

alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, tenuto conto del rispetto

della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’art.1 L. n.300 del 1970;

h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’amministrazione o a terzi;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità

della persona;

j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano

forme di violenza morale

o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11

giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata

comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3

presentino caratteri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;

c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di

somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’amministrazione o ad essa affidati, quando,

in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;

d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e

denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un

altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di

escluderlo dal contesto lavorativo;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che

siano lesivi della dignità della persona.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della

retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo

stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del

CCNL del 16 maggio 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti

 

. Il periodo di

sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.

5

 

. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 3

e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia

comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e

dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);

b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera d);

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per riconosciute e

motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia

di mobilità attivata;

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’amministrazione quando

l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici

giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;

e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di

insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi

fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di

servizio;

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti

e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di

persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in

ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che

siano lesivi della dignità della persona;

h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal

servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la

prosecuzione per la sua specifica gravità.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il

pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con

utenti;

b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,

pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche

provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,

comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di

lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non

costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la

prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna passata in giudicato:

1. per i delitti indicati nell’ art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente

all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;

2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici

uffici;

3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate

secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti

sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995, come

modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai

commi precedenti.

8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità

mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di

pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

9. L’art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 è disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al

medesimo art. 25 devono intendersi all’art. 25 come rinovellato dal presente contratto.

ART.14

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione

inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare

rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel

caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già

avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a

conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti

oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in linea generale il

procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da

quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni

dalla sua riattivazione.

4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare

precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto

notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua

riattivazione.

5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13, come conseguenza delle condanne penali

citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata

all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della

legge n. 97 del 2001.

6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento

disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata

assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette

infrazioni.

7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6

 

.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge n. 97 del

2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 13, comma 5 lett. h) e comma 6, lett. b) ed e)

 

, e

successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di

assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in

soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del

licenziamento.

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell’area e nella posizione

economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia

intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il

convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al

dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate

alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

ART. 15

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal

servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello

stato restrittivo della libertà.

2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà

personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva

alle medesime condizioni del comma 3.

3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso

in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà

personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro

o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del

licenziamento ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6.

4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a),

b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992.

5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla

sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso

art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia

concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n.

97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 14 in tema di rapporti

tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50%

della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001,

nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’ art. 14, commi 6

e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà

conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o

compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare

riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14, comma 6, secondo periodo, il

conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale,

ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente

precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le

indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario

nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio

disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la

stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a

cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente

riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del

procedimento penale.

11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995.

ART. 16

NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati

a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste

dall’art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come rinovellato dal presente contratto, qualora più

favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 25.

 

 



Estratto sanzioni ATA

CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/09 – estratto norme

disciplinari

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI

SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario

ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire

esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon

andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e

l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e

collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il

dipendente deve in particolare:

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del

profilo professionale di titolarità;

b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le

disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica,

le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;

d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla

legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione,

nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di

autocertificazione;

f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;

g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;

h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta

uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con

le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti

lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;

i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non

remunerate, in periodo di malattia od infortunio;

l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano

impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve

farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per

iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine

quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni

vigenti per ciascun profilo professionale;

n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;

58

o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui

affidati;

p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di

servizio;

q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione

con la prestazione lavorativa;

r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali

dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente

autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni

successivo mutamento delle stesse;

t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato

impedimento;

u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere

direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.

ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo,

secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle

seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) licenziamento con preavviso;

f) licenziamento senza preavviso.

2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun

provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta

dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la

contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo

sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante

dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non

prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’

 

accadimento del fatto che vi ha dato

causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la

sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.

4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo

art. 94

 

, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio

competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone

contestuale comunicazione all'interessato.

5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti

istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di

addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e

delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al

comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere

disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità

di altro genere nelle quali egli sia incorso.

59

9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.

10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo

165/2001.

11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.

ART.94 - COMPETENZE

1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.

2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il

licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore

generale regionale.

ART.95 - CODICE DISCIPLINARE

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla

gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001,

il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri

generali:

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate,

tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al

disservizio determinatosi;

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla

legge, al comportamento verso gli utenti;

f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.

2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di

maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con

più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile

la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con

sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa

di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in

relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché

dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei

confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili

o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba

espletare azione di vigilanza;

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro

ove non ne sia derivato danno o disservizio;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio

dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;

f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei

compiti assegnati;

60

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli

utenti o ai terzi.

5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad

attività sociali a favore degli alunni.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino

a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di

cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del

massimo della multa;

b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali

ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o

dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri

del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei

superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della

libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità

della persona;

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli

alunni o a terzi.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche

se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo

comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal

servizio e dalla retribuzione;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti

e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni

di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni

consecutivi lavorativi;

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere

adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non

attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua

specifica gravità;

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere

precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la

prosecuzione del rapporto di lavoro.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il

pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,

comunque, con mezzi fraudolenti;

c)condanne passate in giudicato:

1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art.

316 e 316 bis del codice penale;

61

2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici

uffici;

3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur

non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente

la prosecuzione per la sua specifica gravità;

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza

penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non

consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità

mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa

e non può essere sostituita con altre.

ART.96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio

 

, di rilevanza

penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il

procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga

sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso

del procedimento disciplinare già avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a

conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi

fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il

procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da

quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120

giorni dalla sua riattivazione.

4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare

precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto

notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua

riattivazione.

5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali

citate nei commi 7, lett. f) e 8, lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata

all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della

legge n. 97 del 2001.

6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento

disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia

stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende

per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6

 

.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del

2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d)

 

,

e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della

sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua

richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità

posseduta all'atto del licenziamento.

62

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione

economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia

intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il

convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al

dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque

legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

ART.97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio

dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o

comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà

personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza

definitiva alle medesime condizioni del comma 3.

3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel

caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà

personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di

lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione

disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del

D.lgs. n.267/2000.

5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla

sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso

art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia

concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge

97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96 in tema di

rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50%

della retribuzione fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli

assegni del nucleo familiare, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi

6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà

conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità

o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio

disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo

periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna

penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente

precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse

le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere

straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a

seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la

stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a

cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente

63

riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito

del procedimento penale.

11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno

portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

ART.98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING

1.

 

 

4

 

 

64

7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e

comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati

nell'incarico per un sola volta.

ART.99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO

ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta

relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di

lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n.

92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee

guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno

informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

65

CAPO X - PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO

ART.100 - VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

I. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le istituzioni

scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero degli affari esteri -

Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - il quale ne informa la

Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ed il MPI -

Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di circoscrizione consolare, la comunicazione è

indirizzata al console territorialmente competente.

2. Sono costituiti, d'intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli affari esteri, per i conflitti

che interessino il personale in servizio in uno o più paesi esteri, e presso gli uffici consolari, per

i conflitti a livello di circoscrizione consolare.

ART.101 - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al personale

della scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.

Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale presso il

Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le questioni che

investano l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di lingua italiana e per il

personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni scolastiche italiane statali

all’estero.

2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a livello di

Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la presiede, da un delegato

del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici interessati dell’Ammi

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

 

 

. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di

attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di

aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della

gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza

dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della

motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle

organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti

dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene alternativamente designato tra i

rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per

ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la

composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per

le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il

raccordo tra le attività dei due organismi.

6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli

strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni

mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a

redigere una relazione annuale sull'attività svolta.

Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto

lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è

caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo

in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali

da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità

e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto

di lavoro.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento

Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune

iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico

presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;

b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di

condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di

situazioni persecutorie o di violenza morale;

c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano

favorire l’insorgere del mobbing;

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.

3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i connessi

provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli

di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del

consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le

organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.



NORME DISCIPLINARI

CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/09 – estratto norme

disciplinari

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI

SEZIONE I - Personale docente

ART.91 - RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI

1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad

applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .

2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di

garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e

tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con

apposita sequenza contrattuale l’intera materia.

D.L.vo n. 297 del 1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di

istruzione

PARTE III - PERSONALE

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

CAPO IV – Disciplina Sezione I - Sanzioni disciplinari

Art. 492 - Sanzioni

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre

1995 n. 437)

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di

irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli

seguenti.

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti

sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso

il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o

direttiva;

e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto,

consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Art. 493 - Censura

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per

mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.

Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente

o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi

negligenze in servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per

concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione

in compiti diversi

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e

l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da

quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il

compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non

inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna

ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro

caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della

sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione

devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del

soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente

qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai

quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del

presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 comma

1.

Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un anno

nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre mesi,

comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se

la sospensione è superiore a tre mesi.

3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo

aumento successivo alla punizione inflitta.

4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la

sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio

anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera

superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha

inflitto la sanzione.

5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di

carriera.

6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità

richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia

riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della

sanzione irrogata.

Art. 498 - Destituzione

1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione,

agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o

per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima

scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle

funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di

servizio;

f) per gravi abusi di autorità.

Art. 499 - Recidiva

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta

la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente

più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della tessa

specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera

d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione

commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione

prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

Art. 500 - Assegno alimentare

1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà

dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.

2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la

sanzione.

Art. 501 - Riabilitazione

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a

giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può

chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di

cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).

……Gli art da 502 a 507 risultano abrogati dal D.L.vo 150/09

Art. 508 - Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.

2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il

preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside

possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di

circolo o di istituto.

4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli

studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.

5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli

gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di

personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia

all'amministrazione.

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la

concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e

professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in

società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è

riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o

capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di

incompatibilità.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la

decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con

provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale

docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica

istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside,

l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti

alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via

definitiva.



NORME DISCIPLINARI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 r11; 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 r11; 2003 r11; ESTRATTO ART. 13 CODICE DISCIPLINARE

SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
CCNL comparto scuola quadriennio normativo 2006/09 r11; estratto norme disciplinari CAPO IX r11; NORME DISCIPLINARI SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
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