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Codice disciplinare

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO

AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO

2002 – 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003 – ESTRATTO

ART. 13

CODICE DISCIPLINARE

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità

della mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e

successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:

a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:

- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o

disposizioni;

- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;

- all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;

- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti

disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge;

- al comportamento verso gli utenti;

b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel

biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una

sanzione di maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma.

c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od omissione o

con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è

applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono

punite con sanzioni di diversa gravità.

2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di

importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,

nonché dell’orario di lavoro;

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del

pubblico;

c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in

relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;

d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul

lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi

dell’amministrazione o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio

dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n.

300;

f) insufficiente rendimento;

L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione e destinato ad

attività sociali.

3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad

un massimo di 10 giorni si applica per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa

oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare

gravità;

b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in

tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o

dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli

obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai

terzi;

c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata

dall’amministrazione;

d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;

e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti

disciplinari;

f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;

alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, tenuto conto del rispetto

della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’art.1 L. n.300 del 1970;

h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’amministrazione o a terzi;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità

della persona;

j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano

forme di violenza morale

o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11

giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata

comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3

presentino caratteri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;

c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di

somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’amministrazione o ad essa affidati, quando,

in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;

d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e

denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un

altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di

escluderlo dal contesto lavorativo;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che

siano lesivi della dignità della persona.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della

retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo

stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del

CCNL del 16 maggio 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti

 

. Il periodo di

sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.

5

 

. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 3

e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia

comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e

dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);

b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera d);

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per riconosciute e

motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia

di mobilità attivata;

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’amministrazione quando

l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici

giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;

e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di

insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi

fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di

servizio;

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti

e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di

persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in

ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che

siano lesivi della dignità della persona;

h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal

servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la

prosecuzione per la sua specifica gravità.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il

pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con

utenti;

b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,

pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche

provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,

comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di

lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non

costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la

prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna passata in giudicato:

1. per i delitti indicati nell’ art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente

all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;

2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici

uffici;

3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate

secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti

sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995, come

modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai

commi precedenti.

8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità

mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di

pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

9. L’art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 è disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al

medesimo art. 25 devono intendersi all’art. 25 come rinovellato dal presente contratto.

ART.14

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione

inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare

rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel

caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già

avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a

conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti

oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, in linea generale il

procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da

quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni

dalla sua riattivazione.

4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare

precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto

notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua

riattivazione.

5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13, come conseguenza delle condanne penali

citate nei commi 5, lett. h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata

all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della

legge n. 97 del 2001.

6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento

disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata

assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette

infrazioni.

7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6

 

.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge n. 97 del

2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 13, comma 5 lett. h) e comma 6, lett. b) ed e)

 

, e

successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di

assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in

soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del

licenziamento.

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell’area e nella posizione

economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia

intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il

convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al

dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate

alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

ART. 15

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal

servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello

stato restrittivo della libertà.

2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà

personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva

alle medesime condizioni del comma 3.

3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso

in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà

personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro

o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del

licenziamento ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6.

4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a),

b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992.

5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla

sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso

art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia

concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge n.

97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 14 in tema di rapporti

tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50%

della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001,

nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’ art. 14, commi 6

e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà

conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o

compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare

riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14, comma 6, secondo periodo, il

conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale,

ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente

precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le

indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario

nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio

disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la

stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a

cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente

riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del

procedimento penale.

11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995.

ART. 16

NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati

a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.

2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste

dall’art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 come rinovellato dal presente contratto, qualora più

favorevoli, in luogo di quelle previste dal medesimo art. 25.

Modifiche introdotte dall’art 27 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO

NORMATIVO 2006 – 2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007

NORME DISCIPLINARI

Art. 27

Modifiche al sistema disciplinare di cui al CCNL del 12 giugno 2003

1. All’art. 13, comma 3 del CCNL del 12 giugno 2003 “Codice disciplinare” la lettera h) viene

soppressa e la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

“f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;”

2. All’art. 13, comma 4 del CCNL del 12 giugno 2003 “Codice disciplinare” si aggiungono le seguenti

lettere:

“g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e

dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale

sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Amministrazione o a terzi.”

3. All’art. 14 del CCNL del 12 giugno 2003

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento

penale”, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove

nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i

quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia

motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale” non escludendo quindi la rilevanza

esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso

si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al

dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state

contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non

costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il

procedimento medesimo riprende per dette infrazioni”.

4. All’art. 15 del CCNL del 12 giugno 2003 ”Sospensione cautelare in caso di procedimento penale” i

commi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

“8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula “il

fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto

corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto

dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o

per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai

sensi dell’art. 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni

eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove

questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso

verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le

indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i

periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare

riattivato e a seguito della condanna penale.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa

conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni.

Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il

dipendente riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano l’applicazione delle sanzioni

previste ai commi 5 e 6 dell’art. 13 del CCNL del 12 giugno 2003, l’Amministrazione ritenga che la

permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del

discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni

di opportunità e operatività dell’Amministrazione stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti

motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il

procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.”

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