Registro personale del docente: cancellature e correzioni non costituiscono falso in atto pubblico
Art. 2700 c.c. – Efficacia dell’atto pubblico. “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Il registro personale del docente può contenere cancellature e correzioni senza che ciò possa costituire falso in atto pubblico ex art. 2700 c.c. La presenza di errori, cancellature, annotazioni e correzioni non integra – in rapporto alla natura giuridica di tale documento – detto reato. Diversamente va detto per il registro di classe, in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, che ha natura giuridica di atto pubblico: “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività è destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”. In detto registro è rappresentata: “L’annotazione sul processo di apprendimento dell’alunno … in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali e finali” (Cass. N. 2081 /1996 – 97).
Il registro personale, invece, costituisce promemoria per il docente delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico, in modo da facilitare lo svolgimento dei consigli di classe.
“E’ peraltro del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell’obbligo, è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell’alunno e non sulle singole prove, cosicché l’annotazione più o meno completa riportata nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l’insegnante a nota di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà incidere sulla validità della valutazione finale dell’alunno”.
E’ in tale previsione che il registro personale del docente non può essere considerato atto pubblico dalla legge penale.
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